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Dichiarazione dei Diritti dell'uomo (ONU
- 1948) PREAMBOLO Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato
che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad
atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un
mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo; Considerato
che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come
ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato
che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le
Nazioni; Considerato
che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede
nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona
umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore
libertà; Considerato
che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le
Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali; Considerato
che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni; L'ASSEMBLEA GENERALE proclama LA
PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO come ideale da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale ed internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento ed effettivo e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. Articolo
1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza. Articolo
2. 1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza,
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione. 2) Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del
paese o del territorio cui un persona appartiene, sia che tale territorio sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità. Articolo
3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona. Articolo
4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo
5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumani o degradanti. Articolo
6. Ogni individuo ha diritto in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica. Articolo
7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad un eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo
8. Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a
competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a
lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. Articolo
9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato detenuto o esiliato. Articolo
10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Articolo
11. 1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel
quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2) Nessun
individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al
momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta
alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso. Articolo
12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza,
né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo
13. 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro
i confini di ogni Stato. 2) Ogni
individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese. Articolo
14. 1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni. 2) Questo
diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato
per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle
Nazioni Unite. Articolo
15. 1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del
diritto di mutare cittadinanza. Articolo
16. 1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto
del suo scioglimento. 2) Il
matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei
futuri coniugi. 3) La
famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato. Articolo
17. 1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
comune con altri. 2) Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Articolo
18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o di credo, e
la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Articolo
19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere. Articolo
20. 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica. 2)
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. Articolo
21. 1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2) Ogni
individuo ha il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese. 3) La
volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve
essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione. Articolo
22. Ogni idividuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali
e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità. Articolo
23. 1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione. 2) Ogni
individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale
lavoro. 3) Ogni
individuo che lavora ha il diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un' esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione
sociale. 4) Ogni
individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi. Articolo
24. Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò
una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo
25. 1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2) La
maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale. Articolo
26. 1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore
deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2)
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana
ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3) I
genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli. Articolo
27. 1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico e ai suoi benefici. 2) Ogni
individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore. Articolo
28. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati. Articolo
29. 1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2)
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, nell'ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica. 3) Questi
diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i princìpi delle Nazioni Unite. Articolo
30. Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare
un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o
di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle
libertà in essa enunciati. |