La definizione di eutanasia

 

Il termine eutanasia è composto della parole greche eu (bene) e thanathos (morte). Dunque, il suo significato letterale è “buona morte”, e storicamente è connesso ad una definizione valutativa dell’atto del morire, intesa come morte naturale dell’uomo saggio, pio – del santo, si direbbe con il lessico tratto dalla tradizione cristiana – che si prepara al grande passo con serenità, testimoniando con la propria condotta come il morire sia un momento necessario ma non insensato della vita umana.

Oggi, il termine ha assunto un significato completamente diverso, ed è in questa nuova accezione che qui dovremo prenderlo in considerazione all’interno di un discorso bioetico: per eutanasia si intende quindi la morte intenzionalmente provocata da parte di una terza persona, con una condotta attiva ma eventualmente anche con un atto d’omissione, ai danni di un uomo gravemente ammalato o più in generale sofferente.

Circa le motivazioni che possono determinare questo atto, escluse in questo contesto quelle che suscitano unanime riprovazione (ad esempio l’eutanasia praticata con il fine di sbarazzarsi di un parente danaroso allo scopo di beneficiare della sua eredità), si registrano svariate ipotesi a seconda dell’ampiezza e del riferimento etico-culturale dentro il quale ci si colloca. Ridcordiamo alcune fra le principali argomentazioni:

a.       necessità di evitare la propria sofferenza fisica: in tal caso si parla di eutanasia su richiesta, attuabile ove vi sia una esplicita domanda di morte, accompagnata dalla disponibilità di altri ad esaudirla

b.       necessità di abbreviare la presunta sofferenza altrui: in questo caso, può anche non esservi domanda di eutanasia, ma sono le terze persone – parenti, amici, medici e infermieri – a reputare che sia meglio per il paziente morire piuttosto che continuare a vivere

c.       necessità di assecondare le richieste di morte, anche quando esse siano connesse non a uno stato patologico grave comprovato – più o meno terminale – ma anche quando siano motivate con un disagio psicologico in assenza di malattie dell’organismo

d.       considerazioni di politica sanitaria e di allocazione delle risorse: in questo orizzonte, la volontà del malato e degli stessi familiari può essere superata e perfino prevaricata dai superiori interessi dello Stato.

A questa ultima ipotesi si ricollega il poco noto “Piano T4”, che rappresenta il primo caso di applicazione pianificata dell’eutanasia di Stato per ragioni eugenetiche, ideata da Adolf Hitler e da alcuni medici del suo seguito nel 1937, e attuata nella Germani nazista.

Rispetto ai profili di eutanasia individuati, esistono due fondamentali scuola di pensiero in campo bioetico: da una parte chi, come Demetrio Neri, ritiene che non esista un legame diretto fra eutanasia su richiesta (ritenuta lecita) ed eutanasia decisa da terzi in assenza di richiesta (ritenuta illecita, cioè da non legalizzare).

Dall’altra parte, autori come Sgreccia ritengono invece che ogni forma di eutanasia sia da attribuire alla medesima radice culturale e morale, cioè all’idea contemporanea di “qualità della vita” come linea di demarcazione fra le vite meritevoli di tutela e quelle che invece possono essere soppresse. Che poi la morte venga provocata in presenza di una richiesta, oppure a prescindere dalla volontà del paziente, questo rappresenta un ventaglio di possibilità di crescente gravità morale fondate però sul medesimo presupposto etico-antropologico.

Accanto a queste due posizioni, va anche ricordata una terza corrente di pensiero che, in un certo senso prescindendo dal giudizio di valore (è giusto/non è giusto legalizzare l’eutanasia) si assesta su una linea di pragmatico rifiuto della legalizzazione in ragione della asserita impossibilità di normare in qualsiasi modo la pratica dell’eutanasia. Secondo questa corrente di pensiero, fatta salva l’ipotesi di una totale e illimitata legalizzazione dell’eutanasia (che però sembrano in pochissimi a sostenere) ogni altro tentativo di socchiudere l’uscio alla prassi eutanasica porterebbe in sé i germi della totale deregulation, a causa del ben noto “effetto del pendio scivoloso”, già osservato anche nell’esperienza olandese.

 

Mario Palmaro

(Assistente di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Milano)