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La definizione di eutanasia Il termine eutanasia è composto della parole greche eu (bene) e thanathos (morte). Dunque, il suo significato letterale è “buona
morte”, e storicamente è connesso ad una definizione valutativa dell’atto del
morire, intesa come morte naturale dell’uomo saggio, pio – del santo, si
direbbe con il lessico tratto dalla tradizione cristiana – che si prepara al
grande passo con serenità, testimoniando con la propria condotta come il morire
sia un momento necessario ma non insensato della vita umana. Oggi, il termine ha assunto un significato
completamente diverso, ed è in questa nuova accezione che qui dovremo prenderlo
in considerazione all’interno di un discorso bioetico: per eutanasia si intende
quindi la morte intenzionalmente provocata da parte di una terza persona, con
una condotta attiva ma eventualmente anche con un atto d’omissione, ai danni di
un uomo gravemente ammalato o più in generale sofferente. Circa le motivazioni che possono determinare questo
atto, escluse in questo contesto quelle che suscitano unanime riprovazione (ad
esempio l’eutanasia praticata con il fine di sbarazzarsi di un parente danaroso
allo scopo di beneficiare della sua eredità), si registrano svariate ipotesi a
seconda dell’ampiezza e del riferimento etico-culturale dentro il quale ci si
colloca. Ridcordiamo alcune fra le principali argomentazioni: a.
necessità
di evitare la propria sofferenza fisica: in tal caso si parla di eutanasia su
richiesta, attuabile ove vi sia una esplicita domanda di morte, accompagnata
dalla disponibilità di altri ad esaudirla b.
necessità
di abbreviare la presunta sofferenza altrui: in questo caso, può anche non
esservi domanda di eutanasia, ma sono le terze persone – parenti, amici, medici
e infermieri – a reputare che sia meglio per il paziente morire piuttosto che
continuare a vivere c.
necessità
di assecondare le richieste di morte, anche quando esse siano connesse non a
uno stato patologico grave comprovato – più o meno terminale – ma anche quando
siano motivate con un disagio psicologico in assenza di malattie dell’organismo d.
considerazioni
di politica sanitaria e di allocazione delle risorse: in questo orizzonte, la
volontà del malato e degli stessi familiari può essere superata e perfino
prevaricata dai superiori interessi dello Stato. A questa ultima ipotesi si ricollega il poco noto
“Piano T4”, che rappresenta il primo caso di applicazione pianificata
dell’eutanasia di Stato per ragioni eugenetiche, ideata da Adolf Hitler e da
alcuni medici del suo seguito nel 1937, e attuata nella Germani nazista. Rispetto ai profili di eutanasia individuati,
esistono due fondamentali scuola di pensiero in campo bioetico: da una parte
chi, come Demetrio Neri, ritiene che non esista un legame diretto fra eutanasia
su richiesta (ritenuta lecita) ed eutanasia decisa da terzi in assenza di
richiesta (ritenuta illecita, cioè da non legalizzare). Dall’altra parte, autori come Sgreccia ritengono
invece che ogni forma di eutanasia sia da attribuire alla medesima radice
culturale e morale, cioè all’idea contemporanea di “qualità della vita” come
linea di demarcazione fra le vite meritevoli di tutela e quelle che invece
possono essere soppresse. Che poi la morte venga provocata in presenza di una
richiesta, oppure a prescindere dalla volontà del paziente, questo rappresenta
un ventaglio di possibilità di crescente gravità morale fondate però sul
medesimo presupposto etico-antropologico. Accanto a queste due posizioni, va anche ricordata
una terza corrente di pensiero che, in un certo senso prescindendo dal giudizio
di valore (è giusto/non è giusto legalizzare l’eutanasia) si assesta su una
linea di pragmatico rifiuto della legalizzazione in ragione della asserita
impossibilità di normare in qualsiasi modo la pratica dell’eutanasia. Secondo
questa corrente di pensiero, fatta salva l’ipotesi di una totale e illimitata
legalizzazione dell’eutanasia (che però sembrano in pochissimi a sostenere)
ogni altro tentativo di socchiudere l’uscio alla prassi eutanasica porterebbe
in sé i germi della totale deregulation, a causa del ben noto “effetto del
pendio scivoloso”, già osservato anche nell’esperienza olandese. Mario Palmaro (Assistente di Filosofia del
Diritto, Università degli Studi di Milano) |