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26691: Controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al
suicidio per cambiamento del Codice di Diritto Penale e della Legge sul
trattamento dei cadaveri. (Legge controllo interruzione vita su
richiesta e assistenza al suicidio) Proposta di legge modificata Noi, Beatrice, per grazia di
Dio, Regina dei Paesi Bassi, principessa di Orange-Nassau.
ecc. ecc. ecc. A tutti coloro
che ne avranno o udiranno lettura. Salute! Rendiamo noto: che Noi
abbiamo preso in considerazione di includere nel Codice di Diritto Penale un
criterio di esclusione della pena per il medico che in osservanza dei criteri
di accuratezza pratichi l’interruzione della vita su richiesta o assista il
suicidio e a tale scopo. di fissare per legge una
procedura di segnalazione e controllo. Per cui Noi, ascoltato il
Consiglio di Stato, con consulto ordinario degli Stati Generali, abbiamo
approvato e accordato, al contempo Noi approviamo e accordiamo quanto segue: Capitolo 1.
Definizioni del concetto Articolo I Nella presente legge si intende con: a. i Nostri Ministri: il Ministro di Giustizia e il
Ministro per la Salute Pubblica, il Benessere e lo Sport; b. assistenza al suicidio: l’assistere intenzionalmente un
altro al suicidio o il fornirgli i mezzi come indicato all’art. 294, secondo
paragrafo, secondo periodo del Codice di Diritto Penale; c. il medico: Il medico che abbia applicato, secondo
la segnalazione, l’interruzione della vita su richiesta o abbia prestato
assistenza in caso di suicidio; d. il consulente: il medico consultato sull’intenzione
di un medico di praticare l’interruzione della vita su richiesta o di dare
assistenza al suicidio; e. gli assistenti : assistenti cosi come riportato
all’art. 446, primo paragrafo. del libro 7 del Codice
Civile; f.
la
commissione: una commissione regionale di controllo di cui all’articolo 3 g. ispettore regionale: ispettore regionale dell’Ispettorato
alla Salute appartenente alla Sorveglianza Statale per la Salute Pubblica; Capitolo 2.
Criteri di accuratezza. Articolo 2 1. I
criteri di accuratezza. di
cui all’art. 293, secondo paragrafo del Codice di Diritto Penale, comportano
che il medico: a.
abbia avuto
convinzione che si trattava di una richiesta spontanea e ben ponderata del
paziente. b.
abbia avuto
convinzione che per il paziente si trattava di sofferenze insopportabili e
senza prospettive di miglioramento. c.
abbia
informato il paziente della situazione in cui si trovava e sulle prospettive
che ne derivano. d.
sia
giunto a convinzione, insieme al paziente. che
nessun’altra soluzione fosse ragionevole per lo stato in cui costui si trovava. e.
abbia
chiesto il parere di perlomeno un altro medico indipendente, il quale abbia
visitato il paziente e abbia scritto il suo parere sui criteri di accuratezza
di cui alle sezioni dalla a fino alla d. f.
abbia
eseguito scrupolosamente, dal punto di vista medico, l’interruzione della vita
o dato assistenza al suicidio. 2. Il
medico può dare seguito alla richiesta in oggetto, qualora il paziente di 16
anni o maggiore di 16 anni non sia più in grado di manifestare la propria
volontà, ma che prima di aver raggiunto quella condizione. sia
stato ritenuto capace di valutare ragionevolmente i propri interessi a
riguardo, e abbia rilasciato una dichiarazione scritta contenente una richiesta
di interruzione della vita. I criteri di accuratezza. indicati al primo paragrafo. si
applicano conformemente. 3. lI medico può dare seguito ad una richiesta del
paziente per l’interruzione della vita o per un suicidio assistito, qualora il
paziente minorenne abbia un’età compresa tra i 16 e i 18 anni e possa essere
ritenuto capace di ragionevole valutazione dei propri interessi a riguardo,
dopo che il genitore o i genitori oppure il tutore. che
hanno potestà su di lui, siano stati coinvolti nella decisione. 4. Il
medico può dare seguito ad una richiesta del paziente per l’interruzione della
vita o per un suicidio assistito, qualora il paziente minorenne abbia un’età
tra i 12 e i 16 anni e sia ritenuto capace di
ragionevole valutazione dei propri interessi a riguardo e qualora il genitore o
i genitori oppure i genitori adottivi che hanno potestà su di lui, siano
d’accordo con l’interruzione della vita o con il suicidio assistito. Il secondo
paragrafo si applica conformemente. Capitolo 3.
Commissione Regionale di controllo per interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio. Paragrafo I: Istituzione,
composizione e nomina. Articolo 3 1. Esistono
commissioni regionali per il controllo delle segnalazioni di casi riguardanti
interruzione della vita su richiesta e assistenza al
suicidio di cui all’articolo 293, secondo paragrafo, secondo periodo, del
Codice di Diritto Penale. 2. Una
commissione è composta da un numero dispari di membri,
tra cui in ogni caso, uno esperto di diritto, a cui spetta la presidenza. un medico e un esperto di problemi etici o di applicazione
dei diritti. Fanno parte di una commissione i membri supplenti di ognuna delle
categorie citate nel periodo precedente. Articolo 4 1.
Il presidente e i membri, come pure i membri
supplenti. sono nominati dai Nostri Ministri per la
durata di 6 anni. Si può essere rieletti una volta
sola per la durata di sei anni. 2.
Una commissione ha un segretario e uno o più
segretari supplenti. tutti esperti di diritto, che
sono nominati dai Nostri Ministri. Nelle assemblee della commissione il segretario
ha un voto consultivo. 3.
Il segretario risponde dell’operato
che svolge per la commissione solo davanti alla commissione stessa. Paragrafo 2. Licenziamento Articolo 5 Il presidente e i membri,
come pure i membri supplenti possono essere licenziati dai Nostri Ministri in
qualsiasi momento su propria richiesta. Articolo 6 Il presidente e i membri,
come pure i membri supplenti possono essere licenziati dai Nostri Ministri a
causa della loro inidoneità o incompetenza o per altre gravi ragioni. Paragrafo 3: Retribuzione Il presidente e i membri,
come pure i membri supplenti ricevono compenso di presenza, come pure un
compenso per le spese di viaggio e di permanenza secondo i regolamenti vigenti
dello stato, purché non venga elargito un compenso per
le medesime spese da altri capitoli della Cassa Statale. Paragrafo 4: Compiti e
competenze Articolo 8 1.
La commissione giudica sulla base del
rapporto di cui all’articolo 7, secondo paragrafo, della Legge sul trattamento
dei cadaveri, se il medico che ha procurato l’interruzione della vita su richiesta o che ha assistito il suicidio, abbia agito
secondo i criteri di accuratezza di cui all’articolo 2. 2.
La commissione può richiedere che il medico
completi il suo rapporto per iscritto o oralmente,
qualora ciò sia necessario per un buona
valutazione dell’operato del medico. 3.
La commissione può prendere informazioni presso
il necroscopo comunale, il consulente o gli assistenti coinvolti, qualora ciò
sia necessario per una buona valutazione dell’operato
del medico. Articolo 9 1.
La commissione rende noto al medico il proprio
parere motivato per iscritto entro 6 settimane dal ricevimento del rapporto di cui all’articolo 8. primo
paragrafo. 2.
La commissione rende noto
il proprio parere al Collegio dei procuratori generali del pubblico ministero e
dell’ispettore regionale per l’assistenza sanitaria: a.
qualora il
medico, secondo il parere della commissione, non abbia operato secondo i
criteri di accuratezza di cui all’articolo 2: oppure b.
qualora la
situazione sì presenti come all’articolo 13, ultimo periodo della Legge sul
trattamento dei cadaveri. La commissione ne dà comunicazione al medico. 3.
Il termine menzionato al primo paragrafo può
essere prolungato una sola volta per un massimo di sei settimane. La
commissione ne dà comunicazione al medico. 4.
La commissione è autorizzata a dare verbalmente
al medico ulteriori chiarimenti sul parere espresso.
Questa chiarificazione verbale può aver luogo su
richiesta della commissione o su richiesta del medico. Articolo 10 La commissione è obbligata a
fornire al pubblico ministero tutte le
informazioni di etti egli necessità: 1.
riguardo al
giudizio sull’operato del medico nel caso di cui all’articolo 9. secondo paragrafo: oppure 2.
riguardo ad
una ricerca di indizi. La commissione dà notizia al
medico delle informazioni fornite al pubblico ministero. Paragrafo 6: Metodo di lavoro Articolo 11 La commissione avrà cura di
registrare i casi di interruzione della vita su
richiesta o richiesta di assistenza al suicidio che sono stati segnalati per
essere sottoposti a giudizio. Relativamente a quanto
prima possono essere fissate ulteriori norme tramite disposizione ministeriale
dei Nostri Ministri. Articolo 12 1. Un
giudizio viene espresso in presenza di maggioranza
semplice dei voti. 2. Un
giudizio può essere espresso dalla commissione soltanto quando tutti i membri
della commissione abbiano partecipato alla votazione. Articolo 13 I presidenti delle
commissioni regionali di controllo si riuniscono per lo meno due volte all’anno sul metodo di lavoro e il funzionamento delle
commissioni. Alla riunione vengono invitati un
rappresentante del Collegio dei procuratori generali e un rappresentante
dell’ispettorato per la Salute della Vigilanza Statale sulla Salute Pubblica. Paragrafo 7: Segretezza e
diritto di esenzione Articolo 14 I membri ed i supplenti della
commissione sono obbligati a tenere segreti i dati di cui vengono
a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, salvo che una qualche
norma legale non li obblighi a rivelarli o che questa necessità derivi dallo
Stesso esercizio delle loro funzioni. Articolo 15 fin
membro della commissione, che abbia posto nella commissione per il trattamento
di un caso, esime se stesso e può essere ricusato qualora esistano fatti
e circostanze per cui l’imparzialità del suo giudizio possa esserne
danneggiata. Articolo 16 Un membro, un membro supplente
e il segretario della commissione si astengono dal dare un giudizio
sull’intenzione di un medico di praticare l’interruzione della vita su richiesta o di dare assistenza al suicidio. Paragrafo 8: Rapporto Articolo 17 1.
Per il primo Aprile le commissioni presentano ai
Nostri Ministri un rapporto complessivo dei lavori del precedente anno civile.
A questo SCOPO i Nostri Ministri stabiliranno un modello tramite disposizione
ministeriale. 2.
Il rapporto dei lavori di cui al primo paragrafo.
contiene in ogni caso: a.
il
numero dei casi segnalati di interruzione della vita su richiesta e assistenza
all’omicidio su cui la commissione ha espresso giudizio; b.
la
natura di questi casi c.
i
giudizi e le relative considerazioni. Articolo 18 I Nostri Ministri relazionano annualmente in occasione della presentazione del
bilancio agli Stati generali sul funzionamento delle commissioni a proposito
del rapporto dei lavori di cui all’articolo 17, primo paragrafo. Articolo 19 1.
Su
proposta dei Nostri Ministri, insieme a provvedimenti generali di
amministrazione, vengono poste norme riguardo alle commiSsioni, concernenti: a.
il loro
numero e relativa competenza; b.
il loro
posto di insediamento. 2.
Insieme o in forza di provvedimenti generali di amministrazione i Nostri Ministri possono porre ulteriori
norme riguardo alle commissioni. concernenti: a.
la loro
grandezza e composizione: b.
il loro
metodo di lavoro e stesura del rapporto. Capitolo 4.
Cambiamenti in altre leggi Articolo 20 Il Codice di Diritto Penale viene modificato come segue. A L’articolo 293 viene a
recitare: Articolo 293 1. Chi di
proposito mette fine alla vita di un altro su sua esplicita e seria richiesta, viene punito con il carcere fino ad un massimo di dodici
anni o con una pena pecuniaria della categoria 5. 2. Il
fatto menzionato al primo paragrafo non é punibile, qualora sia stato commesso
da un medico che nel caso soddisfi ai criteri di accuratezza
di cui all’articolo 2 della Legge per il controllo di interruzione della vita
su richiesta e assistenza al suicidio e ne dia informazione al necroscopo
comunale come riportato all’articolo 7. secondo
paragrafo, della Legge sul trattamento dei cadaveri. B L’ articolo 294 viene a
recitare: Articolo 294 1. Chi di
proposito incita un altro al suicidio, viene punito. in caso che il suicidio si verifichi, con il carcere per un massimo
di tre anni o con una pena pecuniaria della categoria 4. 2. Chi
espressamente assiste un altro nel suicidio o gliene procura i mezzi, viene punito, nel caso che il suicidio si verifichi. con il carcere per un massimo di tre anni o con una pena pecuniaria
di categoria 4. l’articolo 293. secondo
paragrafo, si applica conformemente. C All’articolo 295 viene aggiunto dopo 293’: primo paragrafo.. D All’articolo 422 viene aggiunto dopo ‘293’: primo paragrafo.. Articolo 21 La Legge sul trattamento dei
cadaveri viene modificata come segue. A L’ articolo 7 viene a
recitare: 1. Colui che effettua l’ispezione rilascia una
dichiarazione di morte, qualora egli sia Convinto che il decesso e avvenuto a
seguito di una causa naturale. 2. Qualora
il decesso sia stato la conseguenza di interruzione
della vita su richiesta o di assistenza al suicidio di cui all’articolo 293. secondo, e rispettivamente all’articolo 294. secondo paragrafo. secondo periodo del
Codice di Diritto Penale, il medico curante non rilascia alcuna dichiarazione
di decesso e dà immediatamente comunicazione della causa del decesso tramite
modulo al necroscopo comunale o a uno dei necroscopi comunali. Alla comunicazione
il medico aggiunge un rapporto circostanziato sull’osservanza dei criteri di accuratezza, di cui all’articolo 2 della 1.egge controllo
interruzione della vita su richiesta e assistenza al suicidio. 3. Qualora
il medico curante, in casi diversi da quelli indicati al secondo paragrafo, sia
del parere di non poter passare alla stesura di una dichiarazione di morte,
deve immediatamente darne comunicazione tramite modulo al necroscopo comunale o
a uno dei necroscopi comunali. B L’articolo 9 viene a
recitare: Articolo 9 1. La
forma e l’impianto dei modelli della dichiarazione di morte, da rilasciare dal
medico curante e dal necroscopo comunale, vengono regolati
con misure generali d’amministrazione. 2. La forma e l’impianto dei modelli della comunicazione e del rapporto. di cui all’articolo 7, secondo paragrafo, della
comunicazione di cui all’articolo 7. terzo paragrafo e
dei moduli di cui all’articolo IO, primo e secondo paragrafo, vengono regolati
con misure generali d’amministrazione, su proposta del Nostro Ministro di Giustizia
e del Nostro Ministro per la Salute Pubblica, il l3enessere e lo Sport. C L’articolo 10 viene a
recitare: Articolo 10 1.
Qualora il necroscopo
comunale ritenga di non poter procedere al rilascio di una dichiarazione di
decesso. ne fa immediatamente
rapporto mediante un modulo all’ufficiale giudiziario e avverte immediatamente
l’ufficiale (li stato civile. 2.
lnvariatamente al
primo paragrafo. qualora si tratti di una
comunicazione di cui all’articolo 7. secondo paragrafo.
il necroscopo comunale fa rapporto immediato tramite
modulo alla commissione di controllo regionale di cui all’articolo 3 della
Legge controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al
suicidio. 3.
Egli invia il rapporto argomentato di cui all’articolo 7, secondo paragrafo. D All’articolo 12 viene aggiunto il periodo seguente: Qualora il
Pubblico Ministero, nei casi di cui all’articolo 7, secondo paragrafo, ritenga
di non poter procedere al rilascio di una dichiarazione di nulla osta per
sepoltura o cremazione. mie dà immediatamente informazione
al necroscopo comunale e alla commissione di controllo di cui all’articolo 3
della Legge controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al
suicidio. All’articolo 81. prima sezione. “7, primo paragrafo” diventa: 7, primo e
secondo paragrafo.. Articolo 22 La legge generale di diritto
amministrativo viene cambiata come segue. All’articolo 1:6 alla fine della sezione d, il punto viene sostituito da
un punto e virgola e viene aggiunta una quinta sezione, che recita: e. risoluzione e atti per l’esecuzione della Legge
controllo di interruzione della vita su richiesta e assistenza al
suicidio. Capitolo 5.
Clausole finali. Articolo 23 La presente legge entra in vi”ore in un momento da determinare per decreto. Articolo 24 La presente legge viene citata come: Legge controllo di interruzione della
vita su richiesta e assistenza al suicidio. Si raccomanda e si ordina che
questa Legge venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
e che tutti i ministeri, le autorità, i collegi ed i
funzionari a cui ciò compete, ne facciano rispettare la corretta applicazione. Il Ministro
di Giustizia Il Ministro
per la Salute Pubblica, il Benessere e lo Sport. |