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Convenzione di Oviedo [Consiglio d’Europa - 1997] Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità
dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) Preambolo Gli Stati membri dei Consiglio
d’Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari della presente
Convenzione, Considerando la Dichiarazione
universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;Considerando la
Convenzione di tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950; Considerando la
Carta sociale europea del 18 ottobre 1961; Considerando il Patto Internazionale
sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo al diritti
economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966; Considerando la
Convenzione per la protezione dell’individuo riguardo all’elaborazione dei dati
a carattere personale del 28 gennaio 1981; Considerando anche la Convenzione relativa
al diritti del bambino del 20 novembre 1989; Considerando che lo scopo del
Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, e
che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei
diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; Consapevoli dei rapidi sviluppi
della biologia e della medicina; Convinti della necessità di rispettare
l’essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana
e riconoscendo l’importanza di assicurare la sua dignità; Consapevoli delle
azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio
della biologia e della medicina; Affermando che i progressi della biologia e
della medicina debbono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni
presenti e future; Sottolineando la necessità di una cooperazione
internazionale affinché l’Umanità tutta intera possa beneficiare dell’apporto
della biologia e della medicina; Riconoscendo l’importanza di promuovere un
dibattito pubblico sulle questioni poste dall’applicazione della biologia e
della medicina e sulle risposte da fornire; Desiderosi di ricordare a ciascun
membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue responsabilità; Prendendo in
considerazione i lavori dell’Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa
la Raccomandazione 1160 (1991) sull’elaborazione di una Convenzione di
bioetica; Decisi a prendere, nel campo delle
applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a garantire la
dignità dell’essere umano e i diritti e le libertà fondamentali della persona; Si
sono accordati su ciò che segue: Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e finalità Le Parti di cui alla presente
Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e
garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi
altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia
e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure
necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione. Art. 2 Primato dell’essere umano L’interesse e il bene
dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse
della società o della scienza. Art. 3 Accesso equo
alle cure sanitarie. Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e
delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare,
ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della
salute di qualità appropriata. Art. 4 Obblighi professionali e regole
di condotta Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli
obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta
applicabili nella fattispecie 2. Capitolo II: Consenso Art. 5 Regola generale Un intervento
nel campo della salute non può essere effettuato se
non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata
può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso. Art. 6 Protezione delle persone che non
hanno la capacità di dare consenso (1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un
intervento non può essere effettuato su una persona
che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della
stessa. (2) Quando, secondo la legge, un
minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento,
questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante,
di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere
di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo
grado di maturità. (3) Allorquando, secondo la legge,
un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo
similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può
essere effettuato senza l’autorizzazione del suo
rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla
legge. La persona interessata deve nei
limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione. (4) Il rappresentante, l’autorità,
la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse
condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5. (5) L’autorizzazione menzionata ai
paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della
persona interessata. Art. 7 Tutela delle
persone che soffrono di un disturbo mentale. La persona che soffre di un
disturbo mentale grave non può essere sottoposta,
senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di
questo disturbo se non quando l’assenza di un tale trattamento rischia di
essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle
condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di
sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso. Art. 8 Situazioni d’urgenza Allorquando in ragione di una
situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà
procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il
beneficio della salute della persona interessata. Art. 9 Desideri precedentemente
espressi. I desideri precedentemente espressi a
proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento
dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione. Capitolo III: Vita privata e
diritto all’informazione Art. 10 Vita privata e diritto
all’informazione (1) Ogni persona ha diritto al
rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni
relative alla propria salute. (2) Ogni persona ha il diritto di
conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà
di una persona di non essere informata deve essere rispettata. (3) A titolo eccezionale, la legge
può prevedere, nell’interesse del paziente, delle restrizioni all’esercizio dei
diritti menzionati al paragrafo 2. Capitolo IV: Genoma
umano Art. 11 Non
discriminazione Ogni forma di discriminazione nei
confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è vietata. Art. 12 Test genetici predittivi Non si potrà procedere a dei test
predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare il
soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare
una predisposizione o una suscettibilità genetica a
una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una
consulenza genetica appropriata. Art. 13 Interventi sul Genoma Umano Un intervento che ha come obiettivo
di modificare il genoma umano non
può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o
terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti. Art. 14 Non selezione dei sesso L’utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per
scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia
ereditaria legata al sesso. Capitolo V: Ricerca scientifica Art. 15 Regola generale La ricerca scientifica nel campo
della biologia e della medicina si esercita liberamente sotto riserva delle
disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche
che assicurano la protezione dell’essere umano. Art. 16 Tutela delle persone che si
prestano ad una ricerca Nessuna ricerca può essere
intrapresa su una persona a meno che le condizioni seguenti non siano riunite: i) non esiste metodo alternativo
alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia
paragonabile, ii) i rischi che può correre la persona
non sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della ricerca, iii) il progetto di ricerca è stato approvato da un’istanza
competente, dopo averne fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della
sua pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione dell’importanza
dell’obiettivo della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare
della sua accettabilità sul piano etico, iv) la
persona che si presta ad una ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie
previste dalla legge per la sua tutela, v) il consenso di cui all’articolo 5 è
stato donato espressamente, specificamente ed è stato messo per iscritto. Questo
consenso può, in ogni momento, essere liberamente ritirato. Art. 17 Tutela delle
persone che non hanno la capacità di consentire ad una ricerca (1) Una ricerca non può essere
intrapresa su una persona che non ha, conformemente all’articolo
5, la capacità di consentirvi a meno che le condizioni seguenti siano
riunite: i) le condizioni enunciate
all’articolo 16, dall’alinea (1) al (4) sono soddisfatte; ii)
i risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la
sua salute; iii) la ricerca non può effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetti capaci
di consentirvi; iv) l’autorizzazione prevista
all’articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, e v) la persona non
vi oppone rifiuto. (2) A titolo eccezionale e nelle
condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca di cui i risultati
attesi non comportino dei benefici diretti per la
salute della persona può essere autorizzata se le condizioni enunciate agli
alinea (1), (3), (4) e (5) del paragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni
supplementari seguenti sono riunite: i) la ricerca ha per oggetto di
contribuire, con un miglioramento significativo della
conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o del suo
disturbo, all’ottenimento, a termine, di risultati che permettano un beneficio per
la persona interessata o per altre persone della stessa fascia d’età o che
soffrano della medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse caratteristiche,
ii) la ricerca non presenta per la persona che un
rischio minimo e una costrizione minima. Art. 18 Ricerca sugli embrioni in
vitro (1) Quando la ricerca sugli
embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione
adeguata all’embrione. (2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata. Capitolo VI: Prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di
trapianto Art. 19 Regola generale (1) Il prelievo di
organi o di tessuti a fini di trapianto non può essere effettuato su un donatore
vivente che nell’interesse terapeutico del ricevente e allorché non si dispone di
organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta né di metodo
terapeutico alternativo di efficacia paragonabile. (2) Il consenso di cui all’articolo
5 deve essere dato espressamente e specificamente, sia per iscritto sia davanti
a un organo ufficiale. Art. 20 Tutela delle persone incapaci
di consentire al prelievo d’organo (1) Nessun prelievo d’organo o di tessuto
può essere effettuato su una persona che non ha la
capacità di consentire conformemente all’articolo 5. (2) A titolo eccezionale e nelle
condizioni di tutela previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili
su una persona che non ha la capacità di consentire
può essere autorizzata se le condizioni seguenti sono riunite: i) non si dispone
di un donatore compatibile che gode della capacità di consentire, ii) il ricevente è un fratello o una sorella del donatore, iii) la donazione deve essere di natura tale da preservare
la vita del ricevente, iv) l’autorizzazione prevista
ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto,
secondo la legge e in accordo con l’istanza competente, v) il donatore
potenziale non oppone rifiuto. Capitolo VII: Divieto del profitto
e utilizzazione di una parte del corpo umano Art. 21 Divieto dei
profitto Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto. Art. 22 Utilizzo di una parte del corpo
umano prelevato Allorquando una parte del corpo
umano è stata prelevata nel corso di un intervento, questa non può essere
conservata e utilizzata per scopo diverso da quello per cui
è stata prelevata in conformità alle procedure di informazione e di consenso
appropriate. Capitolo VIII: Violazione delle
disposizioni della convenzione Art. 23 Violazione dei diritti o
principi Le Parti assicurano una tutela
giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far cessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai
principi riconosciuti nella presente Convenzione. Art. 24 Risarcimento per danno ingiusto La persona che ha subito un danno ingiustificato risultante da un intervento ha diritto a
un equo indennizzo nelle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge. Art. 25 Sanzioni Le Parti prevedono delle sanzioni
appropriate nel caso di trasgressione alle disposizioni della presente
Convenzione. Capitolo IX: Relazione fra la
presente convenzione e altre disposizioni Art. 26 Restrizione all’esercizio dei
diritti (1) L’esercizio dei diritti e le
disposizioni di tutela contenute nella presente Convenzione non possono essere
oggetto di altre restrizioni all’infuori di quelle
che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una
società democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni
penali, alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei
diritti e libertà altrui. (2) Le restrizioni di cui
all’alinea precedente non possono essere applicate agli articoli 11, 13, 14,
16, 17, 19, 20 e 21. Art. 27 Protezione più estesa Nessuna delle disposizioni della
presente Convenzione sarà interpretata come limitante o recante pregiudizio
alla facoltà di ciascuna Parte di accordare una tutela più estesa a riguardo
delle applicazioni della biologia e della medicina rispetto a quelle previste
dalla presente Convenzione. Capitolo X: Dibattito pubblico Art. 28 Dibattito pubblico Le Parti di cui alla presente
Convenzione vigilano a che le domande fondamentali poste dallo sviluppo della
biologia e della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico appropriato
alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali, economiche,
etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni siano oggetto di consultazioni appropriate. Capitolo XI: Interpretazione e
seguito della convenzione Art. 29 Interpretazione della
Convenzione La Corte europea dei diritti
dell’uomo può dare, al di fuori di ogni lite concreta
che si svolga davanti a una giurisdizione, dei pareri consultivi su delle
questioni giuridiche che concernono l’interpretazione della presente Convenzione
su richiesta: – del Governo di
una Parte, dopo averne informato le altre Parti, – del Comitato istituito
dall’articolo 32, nella sua composizione ristretta ai Rappresentanti delle Parti di
cui alla presente Convenzione, per decisione presa a maggioranza dei due terzi
dei voti espressi. Art. 30 Rapporti sull’applicazione
della Convenzione Ogni Parte fornirà, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa,
le spiegazioni richieste sul modo in cui il diritto interno del proprio Paese
assicura l’applicazione effettiva di tutte le disposizioni di questa
Convenzione. Capitolo XII: Protocolli Art. 31 Protocolli Dei Protocolli possono essere
elaborati conformemente alle disposizioni dell’articolo 32, in vista di
sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presente Convenzione. I Protocolli sono aperti alla firma
dei Firmatari la Convenzione. Essi saranno sottomessi a ratifica, accettazione
o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare i
Protocolli senza avere precedentemente o
contemporaneamente ratificato accettato o approvato la Convenzione. Capitolo XIII: Emendamenti alla Convenzione Art. 32 Emendamenti alla Convenzione (1) I compiti affidati al
«Comitato» nel presente articolo e nell’articolo 29 sono effettuati
dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da un altro comitato designato
a questo fine dal Comitato dei Ministri. (2) Senza pregiudizio delle
disposizioni specifiche dell’articolo 29, ogni Stato
membro del Consiglio d’Europa così come ogni Parte di cui alla presente
Convenzione che non è membro del Consiglio d’Europa, può farsi rappresentare in
seno al Comitato allorché questo adempie ai compiti affidati
dalla presente Convenzione, e dispone di un voto. (3) Ogni Stato menzionato
all’articolo 33 o invitato ad aderire alla Convenzione
conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, che non fa parte della
presente Convenzione, può designare un osservatore presso il Comitato. Se la Comunità europea non è Parte, essa può designare un
osservatore presso il Comitato. (4) Al fine di tenere conto degli sviluppi
scientifici, la presente Convenzione farà l’oggetto di un esame in seno al
Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e in
seguito ad intervalli che il Comitato potrà determinare. (5) Ogni proposta di emendamenti alla presente Convenzione come ogni proposta
di protocollo o di emendamenti a un Protocollo, presentata da una Parte, dal
Comitato o dal Comitato dei Ministri, è comunicata al Segretario Generale del
Consiglio d’Europa e trasmessa a cura dello stesso agli Stati membri del
Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte, a
ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle
disposizioni dell’articolo 33, e a ogni Stato invitato ad aderirvi
conformemente alle disposizioni dell’articolo 34. (6) Il Comitato esamina la proposta
al più presto due mesi dopo che è stata trasmessa dal Segretario Generale
conformemente al paragrafo 5. Il Comitato sottopone il testo adottato a
maggioranza dei due terzi dei voti espressi all’approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione, questo testo è
comunicato alle Parti in vista della sua ratifica,
sua accettazione o sua approvazione. (7) Ogni emendamento entrerà in vigore,
riguardo alle Parti che l’hanno accettato, il primo giorno del mese che segue
la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla
quale cinque Parti, ivi compresi almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa,
avranno informato il Segretario Generale che essi l’hanno accettato. Per ogni Parte che l’avrà accettata
ulteriormente, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese che
segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la
data alla quale la suddetta Parte avrà informato il Segretario Generale della
sua accettazione. Capitolo XIV: Clausole finali Art. 33 Firma, ratifica ed entrata in
vigore (1) La presente Convenzione è
aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati non
membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea. (2) La presente Convenzione sarà
sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa. (3) La presente Convenzione entrerà
in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza
di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, includenti almeno
quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad
essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente. (4) Per ogni Firmatario che
esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere
vincolato alla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese
che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del
suo strumento di ratifica,di accettazione o di approvazione. Art. 34 Stati non membri (1) Dopo l’entrata in vigore della
presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà,
dopo consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio
d’Europa ad aderire alla presente Convenzione con una
decisione presa con la maggioranza prevista
all’articolo 20, alinea iv) dello Statuto del Consiglio
d’Europa e all’unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi
il diritto di sedere in Comitato dei Ministri. (2) Per ogni Stato aderente, la
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito
dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa. Art. 35 Applicazione territoriale (1) Ogni Firmatario può, al momento
della firma o al momento del deposito del suo documento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o
i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato
può formulare la stessa dichiarazione al momento del deposito del suo strumento
di adesione. (2) Ogni Parte può, in qualsiasi
momento in seguito, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di
cui essa assicura le relazioni internazionali o per la quale essa è stata
abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore
riguardo a questo territorio il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di
ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. (3) Ogni dichiarazione fatta in
virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per ciò che concerne
ogni territorio designato in questa dichiarazione, da una notifica indirizzata
al Segretario Generale. La revoca avrà effetto il primo giorno del mese che
segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la
data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. Art. 36 Riserve (1) Ogni Stato e la Comunità
europea possono, al momento della firma della presente Convenzione o del
deposito del documento di ratifica, formulare una
riserva al contenuto di una disposizione particolare della Convenzione, nella
misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non è
conforme a questa disposizione. Le riserve di carattere generale
non sono autorizzate ai sensi del presente articolo. (2) Ogni riserva emessa
conformemente al presente articolo comporta una breve esposizione della legge
pertinente. (3) Ogni Parte che estende
l’applicazione della presente Convenzione a un
territorio designato da una dichiarazione prevista in applicazione del
paragrafo 2 dell’articolo 35 può, per il territorio concernente, formulare una
riserva, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti. (4) Ogni Parte che ha formulato la
riserva prevista nel presente articolo può ritirarla a mezzo di una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La revoca avrà effetto il primo
giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di
un mese dopo la data di ricevimento da parte del Segretario Generale. Art. 37 Denuncia (1) Ogni Parte può, in qualsiasi
momento, denunciare la presente Convenzione indirizzandone una notifica al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa. (2) La notifica avrà effetto il
primo giorno del mese che segue la scadenza di un
periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del
Segretario Generale. Art. 38 Notifiche Il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, alla Comunità
europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte e ad ogni
altro Stato che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di
ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione; c) ogni data di entrata
in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 33 o 34; d) ogni emendamento o protocollo
adottato conformemente all’articolo 32, e la data alla quale questo
emendamento o protocollo entra in vigore; e) ogni dichiarazione formulata in
virtù delle disposizioni dell’articolo 35; f) ogni riserva e
ogni revoca di riserva formulate conformemente alle disposizioni dell’articolo
36; g) ogni altro atto, notifica o
comunicazione che hanno riguardo alla seguente Convenzione. In fede di ciò, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a
Oviedo il 4 aprile 1997 in francese e in inglese, i due testi fanno egualmente fede,
in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli
Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, agli Stati non
membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione. |