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Molto è stato detto e scritto a proposito e a sproposito
sulla delicatissima e drammatica questione della cosiddetta dolce morte. Per
questo potrebbe rivelarsi utile offrire ai lettori - sia pure a grandi linee -
una panoramica dei numerosi interventi che il Comitato nazionale di bioetica (Cnb) ha - fino ad oggi - dedicato all'eutanasia. Anzitutto del 15 febbraio 1991 è il documento
"Definizione e accertamento della morte dell'uomo". Il 6 settembre
dello stesso anno si arrivò poi alla "Proposta di risoluzione
sull'assistenza ai malati terminali della Commissione sanità pubblica del
Parlamento europeo". Infine con la copiosa relazione del 14 luglio 1995 si
affrontarono le "Questioni bioetiche relative alla
fine della vita umana". Da ricordare che, al momento della cessazione del
mandato 1999-2001, era in corso di elaborazione il
documento "Orientamenti bioetici sullo stato vegetativo persistente",
sul quale peraltro non si registrava il consenso per un'approvazione unitaria. La posizione del Cnb è stata
costantemente di grande cautela nei confronti di ogni
atto che nell'intenzionalità e nella dinamica dei mezzi impiegati portasse - di
fatto - ad una qualsiasi forma definibile ancora oggi come eutanasia, comunque
motivata. In realtà, da molti anni in Europa (vedi ad esempio la
Raccomandazione 1418 del 25 giugno 1999 "Protection
of the Human Right and Dignity
of the Terminally Ill and
the Dying" del Parlamento Europeo e nei vari
Stati, con diverse soluzioni) si discute sui criteri generali secondo i quali
dovrebbero essere regolate per legge varie situazioni, quali la terapia
intensiva in malati particolari, l'accanimento terapeutico in condizioni di
"futilità" dei risultati, il "testamento di vita"
(direttive anticipate per il trattamento assistenziale),
la medicina palliativa dei malati terminali ed altre specifiche condizioni
cliniche. In alcuni Stati si discutono invece vere e proprie nuove
proposte di legge che tendono a "legalizzare" procedure puntigliose
che consentano "l'uccisione per pietà" in circostanze ben
determinate, o il "suicidio medicalmente assistito". Com'è noto, una legge consimile è
già operante in Olanda. Premettendo l'opinione personale che la distinzione
eutanasia attiva ed eutanasia passiva non rispecchia più le circostanze assistenziali attuali (e dovrebbe essere abbandonata, almeno
nella terminologia medica e giuridica), va ricordato che il Cnb
- pur rilevando la grande difficoltà a dettare indicazioni di comportamento
etico e giuridico in situazioni molto diverse, il cui significato va oltre la
valutazione della mera esistenza biologica - ha sempre riprovato l'accanimento
terapeutico in senso proprio (ostinazione futile a proseguire terapie
dimostratesi inutili o sproporzionatamente gravose per il malato). Tuttavia,
nei documenti pubblicati, ha richiamato anche all'osservanza scrupolosa della
constatazione dello stato di "morte cerebrale totale", considerata
come l'unica condizione (anche a termine di legge
vigente) che garantisce per l'avvenuta completa cessazione delle funzioni
integrative centrali dell'organismo umano e dunque del cessare del cosiddetto
"obbligo di garanzia" del medico. Dunque, non vale a definire per morto colui
che è in stato vegetativo persistente, o si trova in qualsiasi altra
condizione in cui si sia in presenza di un tronco cerebrale funzionante, anche
se è documentabile la perdita settoriale di alcune funzioni cerebrali (ad es.
corticali) ed anche se appare verosimile la probabilità di aggravamento nel
tempo e di morte (prognosi infausta). Si innesta, a tal punto il problema
delle "Direttive anticipate di trattamento" che il paziente può avere
redatto (spesso in condizioni di piena salute), volendo esercitare
l'autodeterminazione in ordine a scelte terapeutiche predeterminate da far
valere anche in caso di futura impossibilità di esprimere valido e consapevole
consenso o dissenso in merito alle cure proposte. Questo "strumento" è sostenuto da un vero e
proprio "movimento", fortemente attivo in
alcuni Paesi (ed anche in Italia) al fine di imporre con tale via una soluzione
legislativa di sospensione di cure di fronte a precise condizioni cliniche,
allorché nella "Dichiarazione anticipata" questa richiesta sia
prevista come un obbligo esigibile nei confronti del medico. Anche se si volesse prescindere
dal giudicare gli aspetti morali di tale richiesta, rimane il fatto che al
"valore giuridico" di queste dichiarazioni si obietta - a ragione -
che manca la verifica dell' "attualità" della volontà del paziente,
cioè del persistere della stessa (non essendo possibile affidare piena
sicurezza in tale genere di problemi a testimonianze, famigliari o
extrafamigliari). Per questi motivi, si ritiene - da parte di molti - che uno
strumento del genere non possa assumere dignità
normativa, ma possa servire al più come attestazione dei desideri nutriti dal
paziente, che il medico dovrà prendere in considerazione (espressione testuale
della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina del Consiglio d'Europa,
Oviedo 1997, citata in questi giorni dalla stampa). In sede
internazionale, dunque, desideri, non disposizioni vincolanti, proprio per la
difficoltà di sostenere e proteggere la nozione più generale di
"consenso informato e attuale". In merito poi alla rilevanza etica di tali documenti,
varrebbe il preciso contenuto indicato dagli stessi: nessun problema per noi in
merito al rifiuto di "mezzi straordinari" di assistenza
(concetto ben noto ai cattolici sin dall'epoca di Papa Pacelli;
ed in effetti esempi di documenti del genere sono stati pubblicati sin dal 1974
dall'Associazione degli Ospedali cattolici degli Usa ed della Conferenza
episcopale spagnola nel 1989), ma dissenso assoluto nei confronti di quei testi
che contenessero indicazioni riconducibili ai concetti di eutanasia . Per l'Italia vale quanto è affermato in modo lapidario
dall'art. 37 del vigente codice deontologico "in caso di compromissione dello stato di
coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché
ritenuta ragionevolmente utile. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino
a quando non sia accertata la perdita irreversibile di
tutte le funzioni dell'encefalo". Questa è anche la linea sostenuta a maggioranza dal
Comitato nazionale di bioetica nei documenti sino ad ora pubblicati, e che
personalmente ritengo saggio venga mantenuta anche in
futuro, avendo il Cnb anche il dovere di esercitare
la massima prudenza in questioni così delicate. Prof. Adriano Bompiani Già Presidente Comitato Nazionale per
la bioetica, Professore Emerito di Ostetricia e
Ginecologia |