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PARERE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (21 febbraio
1997) SULLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E LA
BIOMEDICINA (19 novembre 1996) Il testo della "Convenzione per la protezione dei
diritti umani e della dignità dell'essere umano nei riguardi delle applicazioni
della biologia e della medicina : Convenzione sui
diritti umani e la biomedicina", redatto dal Comitato Direttivo per la
Bioetica (CDBI) del Consiglio d'Europa in circa cinque anni di lavoro, è stato
approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 novembre 1996. Il Comitato dei Ministri, pur ritenendo soddisfacente
il lavoro fatto dal CDBI, in collaborazione con il Comitato europeo dei diritti
dell'uomo, non ha accolto alcune proposte emendative al testo
presentate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel
settembre 1996. Il Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.) ha esaminato in sei diverse riprese gli elaborati sottoposti
alla sua attenzione nel corso della redazione del Progetto sulla Convenzione
per la protezione dei diritti dell'uomo e la biomedicina (vedi note del 11 e 25
novembre 1994, 17 marzo 1995, 24 ottobre 1995, 6 giugno 1996, 26 settembre 1996
e 17 dicembre 1996), sostenendo in tal modo - sotto il profilo bioetico - la
partecipazione di uno dei suoi Membri ai lavori del C.D.B.I. Il C.N.B., acquisito il testo
definitivo, ha costituito nel suo seno un Sottocomitato (formato dai Proff. Barni, Benciolini, Bompiani, Loreti Beghè', Sgreccia) incaricato di
esaminare la Convenzione sotto il profilo bioetico e di predisporre una "Bozza
di parere" da sottoporre all'Assemblea plenaria. Il Sottocomitato, nell'effettuare una valutazione
complessiva dello strumento, pur rimanendo nell'ambito del proprio campo di interesse e nelle finalità bioetiche del mandato, e
prescindendo da ogni interferenza con le decisioni politiche, ha ritenuto
doveroso soppesare l'opportunità della firma e della ratifica italiana,
esaminando sia le difficoltà che può presentare l'applicazione della
Convenzione, sia verificando la necessità o meno di formulare riserve. Infatti, come già è avvenuto nel caso della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, gli Stati possono, al momento della ratifica,
formulare una riserva su un tema particolare ove una legge in vigore sul
proprio territorio non sia conforme alla disposizione dello strumento. E' apparso subito evidente che, a differenza delle
versioni precedenti (che escludevano riserve sull'embrione e sul genoma), il
testo approvato consente la formulazione di riserve su tutti gli articoli,
sempre che vi sia una esposizione della legge
nazionale in contrasto con la normativa internazionale. Nel Sottocomitato, dopo alcune sedute di lavoro, ha
presentato alla Presidenza del C.N.B. il documento che segue, approvato
dall'Assemblea plenaria tenutasi il 21 febbraio 1997. Caratteristiche generali Va ricordato, in primo luogo, che la Convenzione
costituisce il risultato di una costante contrapposizione/mediazione fra i
punti di vista espressi dai 40 Stati Membri che hanno partecipato alla sua
elaborazione, nell'ambito dell'attività svolta dal CDBI e dall'Assemblea
parlamentare, punto di incontro che è stato ritenuto
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa soddisfacente, anche se
perfezionabile. Va infatti posto in evidenza
che le Convenzioni promosse dal Consiglio d'Europa in tema di salvaguardia dei
diritti dell'uomo pongono, sul piano internazionale, problemi di grande
rilevanza che riflettono valori comuni ai vari Stati europei, ma la stessa
sfera di applicazione così vasta ne determina il limite in quanto i problemi
presi in esame sono soltanto quelli di principio, che possono trovare soluzione
in tutti i sistemi giuridici quale che sia la loro tradizione giuridica,
culturale, etica e storica. Anche in questo caso, lo strumento internazionale -
nell'intenzione degli Stati proponenti - costituisce un punto di partenza, una
Convenzione-quadro che contiene un testo principale con dei principi generali; infatti la Convenzione prevede espressamente dei protocolli
addizionali su degli aspetti specifici quali la ricerca medica, il trapianto di
organi, la protezione dell'embrione e dei feti umani e la genetica (alcuni dei
quali già in redazione). Il C.N.B. riconosce che - date queste premesse
metodologiche (ritenute peraltro riduttive ed opinabili
secondo alcune angolature etiche) - il testo all'esame corrisponde alla
tradizione del lavoro giuridico della Comunità Europea, e - nonostante le
riserve formulate da alcuni componenti (di cui si darà ampia citazione in
appresso) - ritiene positivo il fatto che sia stata formulata una normativa,
per quanto imperfetta, piuttosto che rassegnarsi ad un vuoto legislativo su
importanti settori di questa materia. Il C.N.B. ritiene positiva la
possibilità di apportare modifiche alla normativa convenzionale dopo 5 anni
dall'entrata in vigore dello strumento, come è enunciata nel Patto. Un Comitato
ad hoc (il CDBI o altro Comitato designato
specificamente dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa) potrà
esaminare i progressi della scienza e l'attualità della Convenzione. Ne
consegue che le insufficienze o imperfezioni del testo, come le omissioni, in
determinati settori, potranno costituire oggetto di emendamento
del testo o potranno portare alla elaborazione di protocolli addizionali in campo
specifico, sempre dopo che la Convenzione sia entrata in vigore. Il C.N.B., presa coscienza di
queste caratteristiche intrinseche alla Convenzione, ha esaminato
successivamente l'articolato formulando le seguenti analisi: Diritti sanciti nello strumento . La Convenzione contiene una serie di principi
fondamentali, di regole che costituiscono un Corpus giuridico coerente, la base
di un diritto comune europeo della bioetica medica, della tutela dei diritti
umani in campo sanitario e delle scienze mediche, tutela
che appare tanto più necessaria quanto più avanzata, invasiva e tecnologica è
oggi la medicina moderna. Diritti tutelati a livello individuale. Il timore che un uso improprio delle applicazioni della
biologia e della medicina potesse danneggiare l'individuo e la sua dignità, ha
spinto il Consiglio d'Europa ad estendere la salvaguardia
dei diritti dell'uomo, già attribuita in specifici settori, anche in campo
medico - sanitario e sotto il profilo della ricerca. Il C.N.B. ricorda, infatti, la lunga serie delle
Raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e del
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa approvate ed emanate dal 1976 al
1993 (v.Tab.1 allegata), e ritiene positivo lo sforzo
di sintesi fra i vari documenti posti in atto dalla Convenzione. Il primato dell'uomo rispetto agli interessi della
società e della scienza (art.2) il consenso all'atto medico che presuppone una
corretta adeguata informazione (art.5), la protezione degli incapaci (art.7),
il diritto di assistenza in situazioni di urgenza
anche in difetto di consenso appropriato (art.8), la considerazione dei
desideri precedentemente espressi (art.9), la tutela della privacy e del
diritto all'informazione (art.10), la non discriminazione su base genetica e la
tutela della persona nei test genetici (art.12), la tutela delle persone che si
prestino alla ricerca siano esse capaci che incapaci (art.16-17), la tutela
della persona capace ed incapace nei confronti del prelievo di organi da
viventi (artt.19-20); il divieto di commercializzazione del corpo umano
(art.21), la violazione di un diritto (art.23) sono tutti diritti ampiamente
tutelati dal nuovo strumento internazionale. Diritti tutelati a livello collettivo. Secondo la Convenzione, la ricerca scientifica nel settore
della biologia e della medicina si esercita liberamente ma è subordinata al
rispetto delle norme giuridiche che assicurano la protezione dell'essere umano,
della sua dignità, della sua identità della sua integrità nonché
il rispetto delle sue libertà fondamentali (art.15 e Preambolo), e questi
principi non appaiono al C.N.B. solo di interesse personale, ma anche di
interesse collettivo. Analoga valutazione viene
proposta, allorchè la Convenzione stabilisce il principio dell'accesso
compatibile e ragionevole alle cure sanitarie ed impegna gli Stati, nella sfera
della propria giurisdizione, ad assicurare un accesso alle cure della salute
qualificate ed appropriate nei limiti delle "risorse disponibili"
(art.3). Le restrizioni a fornire misure sanitarie appropriate devono
rispondere a criteri di necessità e di proporzionalità in considerazione delle
condizioni proprie di ciascun Paese. Tutti gli interventi nel settore della sanità, comprese
le ricerche, devono essere effettuati nel rispetto
delle norme e degli obblighi professionali nonché delle norme di condotta
applicabili al caso specifico (art.4). Il termine "intervento", usato
nel testo, è utilizzato in senso generale, così da far rientrare in esso non
solo la diagnostica ma anche la prevenzione, la terapia, la rieducazione, la
ricerca ecc.. Poiché l'intervento è un atto pratico su di un essere umano, esso
dovrà rispondere alla duplice esigenza di qualità tecnica ed umana e ai criteri
di proporzionalità fra lo scopo da perseguire e i mezzi utilizzati. Le norme
professionali e le regole di condotta dovranno comprendere non solo il
contenuto dell'atto ma il modo in cui è praticato dovendo essere questo di
"qualità appropriata". Il principio di coordinamento degli interessi della collettività con quelli del singolo consente delle
limitazioni all'esercizio dei diritti individuali nella misura strettamente
proporzionata al bene comune (art.26). Diritti tutelati per la specie umana. Una gran parte delle realizzazioni
biomediche attuali non concerne solo l'individuo ma la "specie umana"
e i meccanismi genetici che regolano le attività vitali. Nel Preambolo la
Convenzione richiama la necessità che i progressi della biologia e della
medicina siano utilizzati a beneficio delle
generazioni presenti e future, affermando altresì che l'umanità debba essere
garantita salvaguardando l'identità dell'essere umano e il rispetto della
dignità della persona e della sua appartenenza alla specie umana. Considerazioni generali sui meccanismi previsti per la
tutela dei diritti. Il C.N.B. ha, in linea di massima, valutato
positivamente le modalità previste per la tutela degli
accennati diritti. Fra gli aspetti più rilevanti dello strumento
convenzionale in esame va evidenziato infatti: a) l'impegno degli Stati ad
adottare tutti i provvedimenti necessari per tradurre in realtà i diritti
garantiti agli individui (art.1 e Preambolo) attribuendo ai singoli una tutela
giurisdizionale adeguata in caso di violazione illecita dei diritti e dei
principi riconosciuti nell'accordo internazionale (art.23). Sanzioni
appropriate in caso di trasgressione alle norme (art.25) costituiscono
innovazioni rilevanti in tema di salvaguardia
nazionale ed internazionale dei diritti della persona in campo sanitario. b) In linea di principio, e secondo le modalità di lavoro dei consessi sovranazionali, il rinvio
agli ordinamenti nazionali, in situazioni specifiche, consente di
"favorire" un processo di progressiva armonizzazione delle varie
legislazioni europee, tracciando una linea di demarcazione fra il diritto
comune europeo e il diritto nazionale dei diritti dell'uomo nel rispetto sia
della sensibilità nazionale sia della necessaria sottoposizione degli Stati ai
nuovi principi sanciti per tutti nello strumento. Il C.N.B. rileva che la definizione di "Persona",
il trattamento di embrioni, le malattie ereditarie
legate al sesso, come pure la tutela degli incapaci, il rapporto fra i diritti
individuali e i diritti della collettività allo sviluppo della ricerca medica,
sono realizzate attraverso l'applicazione di leggi nazionali, leggi che devono
comunque recepire e rispettare i principi sanciti nella nuova normativa
internazionale. Nella discussione intervenuta su questi aspetti -
tuttavia - non è stata da tutti i Membri del Comitato valutata positivamente la
possibilità di deroghe ai principi pattizi e la possibilità offerta agli Stati
di interpretare le norme in modo che potrebbe essere
non del tutto conforme alla tutela della dignità umana, ed è stata considerata
come una grave carenza dello sforzo normativo il non aver fissato con
puntualità i limiti dell'opzione possibile. E' stato replicato, peraltro, che norme rigide
avrebbero vanificato il contenuto delle disposizioni, in
quanto - per dichiarazioni esplicite raccolte durante i lavori del
C.D.B.I. - tali norme rigide non sarebbero state accettate da tutti senza
remore o sarebbero state inattuabili per molti Stati. c) Il C.N.B. valuta positivamente la notevole
sottolineatura data al principio della doverosità dell'informazione e del
consenso come base giustificativa dell'esercizio della medicina, affermato
dalla Convenzione nella linea della ormai consolidata dimensione
etica dei rapporti medico-paziente e delle elaborazioni contenute nei
vari Codici deontologici nazionali. Valuta inoltre positivamente il fatto che sia stato
affermato il principio che ogni persona, come ha il diritto ad essere informata
e ad esprimersi liberamente in merito alla tutela della salute del proprio
corpo, così ha il diritto di revocare il proprio consenso all'intervento medico
qualora lo ritenga opportuno (art.5 comma 3). La Convenzione non entra in merito alla disciplina
dell'incapacità, ma pone l'accento e focalizza l'attenzione sulla necessità che
i soggetti, comunque non in grado di esprimere
validamente il proprio consenso, siano debitamente tutelati e che qualunque
intervento sia finalizzato ad un diretto beneficio per il soggetto. d) Gli interessi della collettività potranno portare
alla restrizione dell'esercizio dei diritti della persona - sempre in presenza di una disposizione legislativa, amministrativa,
o dell'autorità giudiziaria - solo in casi specifici (protezione della
sicurezza pubblica, prevenzione delle infrazioni penali, tutela della salute
pubblica e dei diritti di libertà altrui) ed unicamente per assicurare la
sicurezza pubblica in una società democratica (art.26). Gli Stati si impegnano
comunque a non effettuare restrizioni all'esercizio dei diritti individuali in
tema di discriminazione (art.11), di patrimonio genetico sul genoma umano
(art.13), di non selezione del sesso (art.14), di protezione delle persone che
si prestino ad una ricerca scientifica (art.16-17) e in tema di trapianto di
organi (art.19-20). e) L'inserimento di una norma di salvaguardia
(art.27) volta a privilegiare le norme di protezione più estesa già accordate
dalla legge nazionale, o che si vogliano introdurre in futuro negli ordinamenti
statuali rispetto a quelli convenzionali, costituisce una ulteriore garanzia
dei diritti della persona. Il C.N.B. ritiene particolarmente opportuna questa
norma in particolari fattispecie, come ad es. nell'esplicitazione
dell'obiezione di coscienza, di cui si è insistentemente chiesta a tempo debito
l'introduzione nel testo della Convenzione. In base alla norma di salvaguardia (art.27) non vi è dubbio che, anche se la nuova
Convenzione non sancisce espressamente il diritto fondamentale del medico alla
sua libertà di pensiero, questo diritto resta valido ed operante in quanto
previsto dalla normativa sanitaria e dall'art.19 del Codice Deontologico
italiano del 1995. Il C.N.B. esprime peraltro l'opinione che l'inserimento
del principio nel testo internazionale avrebbe conferito
all'istituto dell'obiezione di coscienza maggiore autorevolezza espressiva. Quali disposizioni italiane potrebbero essere in
contrasto con lo strumento internazionale? Proseguendo nella sua analisi, il C.N.B. si è
soffermato nell'esaminare questo quesito. Sono state espresse le seguenti opinioni: a) Il diritto alla protezione della vita privata e alla
riservatezza della protezione dei dati (art.10), già sancito a livello
internazionale dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art.8), ripreso
nella Convenzione sulla protezione dell'individuo riguardo l'elaborazione
dei dati personali del 1981 (art.6) è in linea con la nuova normativa italiana
approvata dalla Camera il 18.12.1996 sulla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La recente legge protegge
la privacy informatica assicurando la riservatezza nel trattamento dei dati,
richiede il consenso dell'interessato prima di procedere alla raccolta dei suoi
dati personali, specifica i diritti e i limiti all'esercizio degli stessi,
mentre per i dati particolari, quelli c.d. sensibili (idonei cioè
a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale) prevede non solo il consenso
scritto dell'interessato ma la previa autorizzazione del Garante per il
trattamento e la diffusione di tali dati (art.22 e seg. Legge 18.12.1996). Deroghe sono state enunciate per i medici e i giornalisti:
i primi possono trattare i dati sullo stato di salute di un paziente senza
previa autorizzazione del Garante (anche se il consenso dell'interessato deve comunque essere acquisito) mentre i cronisti possono fare a
meno del consenso tranne che per le informazioni inerenti alla salute e alla
vita sessuale della persona interessata. Il regime della protezione dei dati risulta, di
conseguenza, improntato al rispetto del diritto fondamentale alla vita privata
e alla identità personale; questo diritto è però
bilanciato attraverso il filtro della proporzionalità della necessaria
salvaguardia dell'interesse generale in una società democratica. b) Anche la disciplina sui test genetici predittivi di
geni particolari (art.12) è garantista ed estremamente
netta circa la tutela dei diritti della persona, sebbene non siano chiare le
modalità e le finalità della prevista "consulenza genetica
appropriata"; l'attenzione al diritto del singolo individuo è tale che
nell'art.12 non viene fatta menzione alcuna della pur importante protezione
della salute della collettività. Il C.N.B., pur auspicando la
sollecita redazione del "protocollo aggiuntivo" su tale materia da
parte del CDBI, sottolinea la necessità di una rapida definizione giuridica
della materia in sede nazionale. Senza voler entrare nella discussione circa gli Organi
competenti - e se debbano ritenersi preferibili Comitati unitari, oppure
Comitati ad hoc di natura e composizione diversa per
il giudizio tecnico e per il giudizio etico, materia sulla quale il C.N.B. già
si è espresso con precedente documento (I Comitati Etici: 27 febbraio 1992), e
sulla quale si esprimerà ancora in futuro - il C.N.B. rileva che nella
Convenzione, la pluridisciplinarietà (caratteristica fondamentale della
valutazione bioetica) è espressamente prevista: pertanto la norma è in sintonia
con i principi accolti anche in Italia per l'approvazione tecnica ed etica dei
protocolli di ricerca farmacologica da parte di organismi come i Comitati Etici
(D.M. 27 aprile 1992, per recepimento della Direttiva 91/507 CEE). Come è stato già richiamato, la Convenzione non propone una
disciplina analitica sulle modalità operative per assicurare la tutela prevista
per le persone che non abbiano la capacità di consentire al programma di
ricerca proposto, ma pone l'accento e focalizza l'attenzione anzitutto sulla
necessità che i soggetti, comunque non in grado di esprimere il proprio
consenso, siano debitamente tutelati in quanto qualunque intervento deve essere
finalizzato al beneficio del soggetto - anche se non immediato - e il rischio
deve essere proporzionale al beneficio atteso, e fissa - in secondo luogo -
anche talune procedure di salvaguardia. A parere del C.N.B., le
difficoltà che questo testo poneva nelle iniziali versioni (sulle quali il
C.N.B. si era espresso in modo molto critico) sembrano ormai sostanzialmente
superate. In ogni caso, il C.N.B. ricorda che la normativa nazionale potrebbe
essere più restrittiva (art.17 par. 2). Problemi aperti Nonostante il giudizio sostanzialmente positivo dato in merito ai punti ricompresi nella
Convenzione e sin qui trattati, il C.N.B. ha rilevato che molteplici problemi
di considerevole impatto etico e giuridico sono rimasti "aperti" nel
testo della Convenzione approvato dal Comitato dei Ministri, mentre - secondo
autorevoli opinioni emerse nella discussione - avrebbero meritato una
regolamentazione più coraggiosa anche in questa sede. Se è vero, a titolo di esempio,
che la selezione voluttuaria del sesso dell'embrione (art.14) è vietata - e ciò
è conforme al Parere espresso dal C.N.B. nel documento riguardante lo statuto e
la tutela dell'embrione umano (Identità e Statuto dell'embrione umano,
12.6.1996 - vedi supra) - e se va rilevato che non è ammessa altresì la
utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione artificiale
per scegliere il sesso del nascituro, a meno di evitare una malattia ereditaria
grave legata al sesso, tuttavia il rinvio al diritto interno per stabilire i
criteri etici e la normativa al riguardo è apparso a taluno - nella discussione
svoltasi all'interno del C.N.B. - un cedimento rassegnato a situazioni di
fatto, piuttosto che la ricerca di rigorose norme di tutela a carattere
universale. Le modifiche molto rigide nel testo precedente - dirette
ad evitare in ogni caso la selezione embrionale - proposte dall'Assemblea e
condivise dall'opinione in precedenza espressa da alcuni Membri del C.N.B. -
sono state respinte dal Comitato dei Ministri, e questo non ha mancato di
essere considerato con riserva da parte di alcuni nell'Assemblea plenaria del
21 febbraio 1997. Il C.N.B. sottolinea,
tuttavia, che le più consistenti obiezioni e divergenze di pareri riguardano
quanto statuito nella Convenzione a proposito della ricerca sull'embrione in
vitro (art.18). Infatti solo la normativa nazionale disciplina la ricerca
degli embrioni in vitro e si afferma che, se tale ricerca è ammessa, dovrà
essere assicurata una adeguata protezione all'embrione. La Convenzione non
prende posizione -dunque- sull'ammissibilità stessa
del principio della ricerca sull'embrione in vitro (come per alcuni sarebbe
stato auspicabile), ma si limita a vietare la sola produzione degli embrioni
umani ai fini di ricerca. L'ambiguità del testo che stabilisce un'
"adeguata protezione" nel corso della sperimentazione
embrionale non terapeutica - già emersa nei lavori del CDBI - è stata
sottolineata anche nel dibattito svoltosi nel C.N.B. da parte di alcuni membri,
che avrebbero preferito, piuttosto, un formale divieto nei confronti della sperimentazione
distruttiva dell'embrione umano. Poichè un protocollo aggiuntivo sul tema è
previsto per disciplinare più dettagliatamente il problema, il C.N.B. auspica
che - in tale sede - venga tenuto conto anche del
"Parere" espresso dal C.N.B. sulla "questione
dell'embrione" (Identità e Statuto dell'embrione umano, cit.) Come valutare globalmente la Convenzione in rapporto ai
contenuti ed agli sviluppi futuri? Ponendosi quest'ultima domanda, il C.N.B. ha svolto le
seguenti considerazioni conclusive, che intendono anche prospettare alcune tematiche sulle quali dovrà portarsi sia la riflessione
etica, sia l'operatività politica. a) L'importanza da attribuire direttamente ai singoli
"diritti fondamentali" nelle applicazioni della biologia e della
medicina; l'impegno assunto dagli Stati Parte ad inserire nei rispettivi
ordinamenti norme comportamentali volte a garantire il rispetto e l'adempimento
degli obblighi convenzionali assunti; il controllo che il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa esplica sull'applicazione delle
norme pattizie (attuato attraverso un Rapporto che gli Stati dovranno redigere
sull'applicazione delle disposizioni all'interno del proprio ordinamento)
costituiscono - in linea di principio - un rafforzamento della protezione
dell'individuo e di salvaguardia dei diritti umani in campo medico, sanitario,
biologico. Tutto ciò richiederà, comunque,
una decisa volontà politica di quegli Stati che aderiranno alla Convenzione per
rendere operativi siffatti dispositivi. Lo strumento previsto, come ricordato, è una
Convenzione-quadro che si limita ad enunciare i principi fondamentali e il
minimo etico, costituendo uno jus commune condiviso a livello europeo sul
consenso informato, sulla protezione delle persone non capaci di consenso, sul
divieto della commercializzazione di parti del corpo
umano, sugli interventi su genoma, sulla ricerca medica. Norme complementari e specifiche verranno
elaborate in specifici Protocolli addizionali. Inoltre, come già sottolineato, le insufficienze, le omissioni, le
imperfezioni del testo attuale potranno costituire oggetto di emendamento alla
luce dei progressi della scienza e dell'attualità dello strumento dopo 5 anni
dalla sua operatività. Rimangono ciò nonostante perplessità sull'
"efficacia" di tale metodologia e sulla "direzione"
verso la quale si svolgeranno le proposte future dei protocolli applicativi. D'altro canto, pur ricordando che molte disposizioni
normative rinviano alla disciplina vigente negli Stati, si deve riconoscere che
l'essere riusciti ad elaborare una nuova Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo in un settore specifico quale la biologia e la medicina, l'aver posto
dei principi obbligatori per tutti gli Stati, può considerarsi in se stessa una
realizzazione positiva e concreta a favore del
rispetto della dignità della persona, anche se - lo si ripete ancora una volta
- sarebbe stata auspicabile una più approfondita disciplina sulle questioni di
maggior peso in termini bioetici. Il C.N.B. - nell'auspicare che si sviluppi al più
presto l'attività di completamento tramite i Protocolli della Convenzione -
ritiene di aver il dovere istituzionale di esprimersi anche su di essi. c) Qualche perplessità scaturisce ancora in tema di
protezione individuale dei diritti sanciti. C'è da osservare che questa
Convenzione, a differenza di quella della salvaguardia
dei diritti dell'uomo, non consente il ricorso individuale ne dà il diritto ad
ogni Stato contraente di interferire negli affari interni di un altro Stato al
fine di far constatare, da organi giurisdizionali sovranazionali, una eventuale
inosservanza degli obblighi assunti, ma si limita a demandare il controllo
sulla applicazione delle norme al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Anche se appare debole la protezione accordata, oggi, al singolo, va tuttavia
ricordato che la normativa introdotta costituisce comunque
un primo passo verso una più ampia, efficace e positiva tutela generalizzata
dei diritti umani nel campo sanitario, della ricerca medica, della applicazione
della biologia, che il C.N.B. auspica possa esplicarsi senza interruzione di
continuità con gli sforzi sin qui fatti. d) Nell'esame condotto, sono emerse due aree, assai
indefinite, di dubbio che può trasformarsi in incertezza deontologica:
l'informazione del soggetto minore o turbato nella mente e la valenza del
living will (advance directives), che nel quadro della
riflessione e della prassi bioetica nordamericana assume ormai un significato
cogente e in molte evenienze limitativo dell'autonomia decisionale del medico. Il C.N.B. riconosce, con apprezzamento, che il
Consiglio d'Europa ha prescelto in proposito quanto meno la via della prudenza
e del rinvio agli orientamenti nazionali. L'altra sacca di nebulosità, che ancora rende poco
chiara la visione del medico italiano, turbato sovente dall'ondivago
contrappunto giurisprudenziale, sembra invece avviata a disperdersi, in quanto la Convenzione finalmente chiarisce il conflitto
tra urgenza, necessità e interventismo medico, operando una scelta prioritaria
tra diritto alla libertà e alla dignità e diritto alla salute. Infine va rilevato che l'Assemblea aveva
introdotto due commi, considerati dal C.N.B. positivamente perché
sottolineavano, da un lato, l'esigenza di garantire la riservatezza dei dati
dei tests genetici predittivi, dall'altro, di tenere presenti i principi che
tutelano la convivenza e i diritti di tutti i cittadini di una società
democratica. Ora entrambi sono stati cassati. La lettura dell'unico comma rimasto (che corrisponde al
testo dell'art.12 della versione 6 giugno) suona particolarmente restrittiva, in quanto consente l'effettuazione di test predittivi solo
"a fini medici o di ricerca medica" (e quindi esclude la liceità di
accertamenti aventi altre finalità), il che risulta ancor più garantista nei
confronti dell'individuo interessato, ma non lascia spazio ad eventuali
esigenze di tutela "diretta" della salute di altri cittadini. e) Fra gli impegni assunti dagli Stati che
sottoscriveranno la Convenzione, va sottolineato
quello di sensibilizzare l'opinione della collettività sugli aspetti
fondamentali posti dallo sviluppo degli interventi applicativi delle nuove
tecniche mediche e biologiche. Le questioni biomediche sorpassano infatti il semplice rapporto individuale ed interessano la
società nel suo insieme; è indispensabile quindi che i diversi settori della
società, in dibattiti pluridisciplinari, democratici ed aperti, esaminino le
rispettive opinioni sulle fondamentali problematiche etiche, giuridiche e
sociali connesse alle tematiche della convenzione. Il C.N.B. conviene
pienamente con questa indicazione del Consiglio
d'Europa, dichiarandosi disponibile ad assumere o potenziare le relative
iniziative. f) La necessità, sottolineata
nel Preambolo, di una cooperazione internazionale affinché tutta l'umanità
possa beneficiare dell'apporto della biologia e della medicina è da
considerarsi estremamente positiva, ed il C.N.B. auspica che questo aspetto sia
particolarmente valorizzato negli anni a venire. g) Nonostante gli aspetti positivi,
contenuti nel testo, ed in precedenza ampiamente sottolineati - e in aggiunta
alle numerose perplessità già espresse nel corso dell'esame in questa sede
condotto su vari aspetti del testo esaminato - il C.N.B. rileva che, sul piano
strettamente etico, non possono tacersi quelle valutazioni improntate a forti
"riserve", emerse nel suo interno, riguardanti argomenti di
particolare valore nella prosepttiva di una bioetica autenticamente sensibile
ai valori della persona umana. Ciò vale per la mancata chiarificazione delle ambiguità
persistenti fra il concetto di essere umano e di
persona (art.1), nonché sulla tematica concernente la tutela da riservare
all'embrione e infine sul "silenzio" riguardante l'estensione da
proporre - nella legislazione nazionale - alla regolamentazione delle tecniche
di procreazione assistita. Si rinvia, per un più ampio esame delle posizioni
già emerse nel dibattito svolto dal C.N.B., ai
relativi documenti (La fecondazione assistita. Documenti del
Comitato Nazionale per la Bioetica del 17 febbraio 1995; Identità e statuto
dell'embrione umano: 22 giugno 1996). |